mercoledì 1 febbraio 2012

Profili giuridici della multimedialità LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE


Pubblicità ingannevole: poiché un messaggio pubblicitario possa dirsi ingannevole è necessario che ricorrano contemporaneamente due presupposti: l'idoneità della pubblicità a indurre in errore gli immediati destinatari di essa o i soggetti che essa raggiunge e la sua idoneità a pregiudicare il comportamento economico di tali soggetti o a ledere il concorrente.


Due fattispecie distinte:

  1. l'illecito può configurarsi nel caso di pregiudizio del comportamento economico dei fruitori del messaggio
  2. nel caso di semplice lesione de concorrente

Le due fattispecie tendono a verificarsi contemporaneamente dal momento che la stessa pubblicità, qualora sia idonea ad indurre in errore i propri destinatari finisce per pregiudicare il comportamento economico di questi e quindi a ledere il concorrente. La distinzione tra i due illeciti potrebbe al più verificarsi nell'ipotesi in cui il consumatore non operi l'acquisto. Ad ogni modo si tende ad interpretare in maniera estensiva la nozione di pregiudizio del comportamento economico, senza ancorarla al necessario acquisto del bene. Perchè si realizzi in concreto l'ipotesi di illecito della pubblicità ingannevole è sufficiente la mera potenzialità decettiva del messaggio, senza che l'effetto ingannatorio o quello lesivo si debbano essere effettivamente prodotti nella realtà.

La pubblicità ingannevole rappresenta comunque una forma di pratica commerciale scorretta.


Elementi della fattispecie: d.lgs. 145/07 art 2 lett. b) la norma non prescrive alcuna precisa modalità di realizzazione, generalmente discorre di un illecito a forma libera, dal momento che l'unico elemento di valutazione è il prodursi concreto dell'effetto potenzialmente decettivo. Saranno quindi gli interpreti a dover individuare le condotte censurabili.


Primo elemento di valutazione >>> il contenuto del messaggio. Ci si riferisce sempre a un singolo messaggio e non a una campagna promozionale. L'ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non soltanto per ciò che dice ma anche per ciò che tace; l'omissione informativa assume rilevanza ai fini del giudizio sull'ingannevolezza del messaggio.

Non esiste un obbligo di informazione su tutte le caratteristiche del prodotto reclamizzato, è onere comunque dell'operatore pubblicitario fornire tutte le info necessarie in assenza delle quali il consumatore può essere portato ad attribuire al bene caratteristiche in realtà inesistenti.

La potenziale deceittività del messaggio dovrà essere determinata, inoltre, riferendosi al target specifico di consumatori a cui il msg è destinato.

Gli elementi di valutazione dell'ingannevolezza sono distinti in 3 gruppi, a seconda che si riferiscano a:

  1. qualità specifiche dei prodotti (false offerte di lavoro, fittizi inviti a feste o raduni)
  2. prezzo e condizioni di vendita (prezzi di tariffe telefoniche, di carburanti, servizi internet, servizi telefonici a pagamento)
  3. identità e caratteristiche dell'operatore pubblicitario (falsa esistenza di certificazioni di qualità, mendaci affermazioni di primato)


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