mercoledì 1 febbraio 2012

Profili giuridici della multimedialità COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE


All'inizio degli anni '90 si compie, con la disciplina sulla comunicazione pubblica, la ricercata trasparenza dello Stato nelle comunicazioni col cittadino. Questo però stenta a decollare per la diffidenza nei confronti del cittadino, ritenuto suddito di fronte alla pubblica amministrazione.

Con le leggi 142/90 (riforma delle autonomie locali) e 241/90 (riforma dell'attività amministrativa) il cittadino acquista il diritto di partecipazione all'attività amministrativa e con esso il diritto di accesso.

La forma partecipativa diventa la regola, l'attività espletata dagli enti si deve rendere disponibile, accessibile e controllabile sa parte degli utenti. Questo getta le basi per la nascita della legge 150/2000.

Legge 150/2000: disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le attività di informazione e comunicazione sono richiamate insieme e nella loro definizione si sovrappongono, perchè finalizzate entrambe a rendere pubblica e conoscibile l'attività delle amministrazioni si cittadini.

  • Attività di informazione e comunicazione: quelle poste in essere in Italia o all'estero, dalle pubbliche amministrazioni, art. 1 comma del D. lgs. N° 165/2001
    • volte a conseguire:
      1. l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa
      2. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini
      3. la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente
    • finalizzate a:
      1. Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative
      2. illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento
      3. favorire l'accesso ai servizi pubblici
      4. promuovere la conoscenza sui temi di interesse pubblico
      5. semplificare le procedure
      6. promuovere l'immagine delle amministrazioni locali

Sono tenuti a rispettare le previsioni normative tutte le pubbliche amministrazioni (amm. Dello Stato, enti locali, istituzioni universitarie, enti pubblici non economici, amministrazioni e aziende sanitarie, gestori di pubblici servizi).

Tutto ciò dovrà essere realizzato nelle dorme e con gli strumenti che la legge assicura (pubblicità, affissioni ecc..). Adeguati mezzi collocheranno le medesime attività verso il pubblico (spot, quotidiani ecc..).


Per quanto riguarda le attività informative, se ne occuperà un portavoce e un ufficio stampa, per le attività di taglio comunicativo invece c'è l'URP.


Portavoce: nuova figura, non può esercitare attività nei settori del giornalismo, radiotv, stampa e relazioni pubbliche.

Ufficio stampa: retto da un coordinatore (capo ufficio stampa). Agli uffici può appartenere solo personale iscritto all'albo dei giornalisti o personale estraneo alla pubblica amministrazione.

URP: ufficio relazioni con il pubblico, dovrà:

  • garantire l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e partecipazione
  • agevolare l'uso dei servizi offerti ai cittadini
  • promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica
  • attuare i processi di verifica della qualità dei servizi
  • garantire la reciproca informazione per le relazioni con il pubblico e le strutture operanti nell'amm.




Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo: art. 10 bis impone alla pubblica amm. Di dare maggiore ingresso alle esigenze dei privati; art. 11 co. 1 bis tende ad assegnare maggiore spazio di relazione tra pubblico e privato.

Il diritto d'accesso viene modificato dalla L. 15/2005 (riforma della L. 241/90. si compie un ulteriore passo in avanti nel passaggio complesso da Stato “chiuso” ed autoreferenziale ad uno relazionale e “Aperto”.

È rimessa agli enti locali la potestà di normare livelli ulteriori di tutela.

D.p.r. 184/2006: elenca i principi di riferimento e cioè i livelli essenziali di prestazioni in materia di diritto di accesso.

Legge 241/90 art. 25: per procedimenti innanzi alle autorità di garanzia prevede che decorsi 30 gg. Dalla richiesta di accesso, se respinta si possa chiedere il riesame dell'istanza innanzi alla commissione per l'accesso.

Diritto d'accesso: trova dei limiti allo scopo di bilanciare il diritto in questione con altri interessi meritevoli di tutela, però la trasparenza viene compromessa.

Art.24 co 6 L. 241/90: ipotesi di esclusione di doc. la cui divulgazione possa arrecare una lesione alla sicurezza e difesa nazionale.

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