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sabato 22 settembre 2012

Commercio Elettronico ed e-contract


IL COMMERCIO ELETTRONICO

Lo svolgimento delle attività economiche e commerciali, non è mai stato interamente
libero, ma soggetto a vincoli da parte dei poteri pubblici.
Quando l'attività economica e commerciale non viene svolta in maniera fisica e materiale,
ma sulla rete, introduce nell'ordinamento giuridico una serie di questioni. Innanzitutto il legislatore si è chiesto se le norme che regolano le attività economiche nel mondo reale,
possono essere trasferite in internet. La conclusione è stata di doppia impostazione: c'è chi ha affermato che sono la stessa cosa, dunque debbano essere assoggettate alle stesse norme. E c'è chi ha affermato che il web non può essere assoggettato alle regole del mondo reale. Tra questi due estremi si è arrivati a una soluzione intermedia che ha definito la nozione di e-commerce e ha delineato le principali caratteristiche dello stesso.
La Comunità europea ha definito l'e-commerce come il commercio che ha per oggetto lo svolgimento degli affari in rete le quali caratteristiche, sulle quali si fonda la nuova disciplina contrattuale, sono:

– la scomparsa della componente della materialità, base solida della disciplina
contrattuale tradizionale
– e la transnazionalità della rete, dunque la difficile collocazione di chi svolge il commercio elettronico in quanto se in un Paese vi sono norme che favoriscono particolarmente questo commercio, è ovvio che le imprese si allineeranno alle regolamentazioni di quel Paese.
I numerosi vantaggi della rete, quali l'abbattimento dei costi e delle distanze geografiche,
la rapidità e semplicità delle procedure, hanno permesso la diffusione di un mercato digitale che oggi stima più di 2 miliardi di dollari e la nascita di contratti stipulati e conclusi in rete, (e-contract) che devono necessariamente essere regolamentati.

In ambito europeo, la direttiva 31/2000 sul commercio elettronico ha introdotto una serie di norme volte da un lato alla liberalizzazione, dall'altro ha imposto dei vincoli che tutelano le imprese e soprattutto i consumatori.
Dal punto di vista delle liberalizzazioni, la scelta dell'Unione Europea è innovativa rispetto al passato, si basa infatti, sul principio dell'assenza di un'autorizzazione preventiva.
L'attività commerciale in rete dunque, può essere svolta da chiunque, diversamente dal mondo reale che prevede licenze e limitazioni da rispettare.
La direttiva precisa anche quali tipi di attività possono essere svolte online, qualsiasi tipo di attività, ricordando limitazioni precise, ad esempio il divieto di vendere online i farmaci.
Oltre a delineare un quadro giuridico dell'e-commerce, la direttiva ha come obbiettivo
quello di incrementare l'esercizio delle libertà dello stabilimento del prestatore,
abbattendo dunque le frontiere nazionali e eliminando le differenze giuridiche tra gli stati. A tal proposito la direttiva chiarisce che il luogo di stabilimento per le imprese che forniscono beni o servizi tramite il web, sia il luogo in cui le società esercitano le attività economiche e non quello dove si trova a tecnologia di supporto del sito.

Affianco a queste liberalizzazioni la direttiva 31/2000 pone una serie di vincoli,
limitazioni e divieti a favore degli utenti della rete.
Il principale obbligo posto agli operatori del commercio elettronico riguarda le informazioni che obbligatoriamente bisogna dare del prodotto che l'impresa vuole vendere. Se nel mondo reale infatti, l'acquirente ha la possibilità di vedere il prodotto e avere un rapporto diretto con questo, sulla rete si ha un'immagine virtuale, dunque la direttiva impone l'obbligo di indicare: il nome del prestatore, in modo che il soggetto sia identificabile, l'indirizzo geografico del prestatore, ovvero il luogo dove l'impresa ha la sua sede legale, l'obbligo di indicare se si dispone o meno di un'attività fisica commerciale.
Altri obblighi informativi riguardano l'attività che viene fatta sula rete:
l'obbligo di indicare in modo chiaro e inequivocabile il prezzo, l'obbligo di far si che la pubblicità sul bene o servizio sia chiaramente identificabile.
La direttiva 31/2000 viene percepita dal diritto italiano con il dlgs 70/2003 che prosegue con le stesse finalità e obiettivi della stessa. In recepimento alla direttiva comunitaria, ildlgs ricalca le norme relative al luogo dello stabilimento, alla liberalizzazione e prevede
dei doveri di informazione da parte del prestatore dei servizi. All'art. 11 indica inoltre le norme di esclusione, ovvero quei contratti che non possono essere stipulati online: quelli relativi al trasferimento dei diritti di beni immobili, quelli disciplinati dal diritto di famiglia e di successione...
all'art. 18, intitolato “Codici di condotta” prevede strumenti di autoregolamentazione da parte dei prestatori e all'art. 19 il decreto illustra chiarimenti e risoluzioni sulle controversie.

e-contract

il decreto n 185/1999 sui contratti a distanza, attuato dalla direttiva 1997/7/CE si riferisce all'e-contract definendolo un contratto stipulato tra un fornitore e un consumatore impiegando tecniche di comunicazione a distanza per l'esecuzione e la conclusione del contratto stesso. Per tecniche di comunicazione a distanza si intende
qualunque mezzo senza la presenza fisica e simultanea delle 2 parti.
il codice civile definisce il contratto come un accordo di almeno due parti che costituiscono tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Gli elementi essenziali del contratto sono l'accordo tra le parti, dunque il consenso reciproco, l'oggetto del contratto, la causa e la forma del contratto, ovvero il mezzo attraverso il quale si manifesta l'accordo. Entrando specificatamente nel merito dei contratti sulla rete, il mezzo telematico cambia le caratteristiche stesse del contratto. Il fornitore o prestatore dei servizi, grazie all'acceso a internet, sarà titolare di un sito nel quale svolgerà la propria attività.
Il contratto telematico, regolamentato con la dir. 31/2000 e il conseguente DGLS N. 702003, prevede la successione di tre fasi:

1. la fase di promozione, ovvero l'attività di advertising svolta dall'impresa sul web attraverso banner, links o email
2. l'invito ad offrire
3. l'offerta vera e propria l'e-contract si definisce un contratto per adesione in quanto contraddistinto da una serie di condizioni generali predisposte unilateralmente dal contraente e l'altra parte può decidere se aderire o meno.
La conclusione del contratto avviene quando l'utente preme “il tasto di negoziazione virtuale” accompagnato o no dall'invio degli estremi della carta di credito per pervenire al pagamento. La pressione del tasto corrisponde dunque alla firma e all'accettazione del contratto stesso.
IL DECRETO LEGGE N. 70 DEL 2003 obbliga il prestatore a inviare, subito dopo la firma digitale, una ricevuta al destinatario contenete un riepilogo generale e le informazioni di prezzo, di recesso, di costi e tempi di consegna.
– l'ordine, ovvero il messaggio che l'utente manda e la ricevuta, il messaggio ricevuto dall'utente si considerano pervenuti quando le due parti hanno possibilità di accesso alla rete.
Il luogo di conclusione del contratto è indicato dall'ordinamento giuridico come il luogo dove è situato il domicilio del consumatore.
Il prestatore inoltre, prima della conclusione del contratto deve fornire precise informazioni in quanto le problematiche più grandi dell'e-commerce, sono legate all'incertezza dell'identità e dell'onesta della controparte e alla scarsa trasparenza delle condizioni di contratto, dunque a direttiva e il conseguente dgls nel designare le norme impongono precisi obblighi informativi che riguardano:

1. informazioni generali obbligatorie riguardanti il nome, la ragione sociale, il
domicilio, il numero di iscrizione al Rea
2. informazioni che concernono comunicazioni commerciali, la pubblicità deve essere identificabile come tale
3. informazioni dirette alla conclusione del contratto ovvero quelle riguardanti le fasi da seguire per la conclusione dell'accordo, i mezzi per correggere i dati da parte del destinatario, i codici di condotta...
l'accesso a tali informazioni deve essere facile e diretto, se le informazioni non vengono indicate il contratto può essere considerato nullo. Altre ipotesi di nullità riguardano l'illeceità di causa, ovvero quando la causa stessa del contratto va contro l'ordine pubblico, il buon costume o il diritto d'autore. Il contratto è nullo se una delle parti è incapace di intendere o volere o se il contratto è “in frode di legge” o riguarda la commercializzazione di materiale pornografico, o che inciti all'odio, al razzismo, al terrorismo.

La dir. 31/2000 agli art, 12-15 disciplina la responsabilità sulla rete in quanto nelle attività commerciali online vi operano numerosi soggetti e è difficile capire chi risponde ai danni civili o penali.
All'art. 12 sancisce il “mere conduit” o semplice trasporto sostenendo che il prestatore della connessione non è responsabile dell'illecito del soggetto in rete a condizione che non dia origine alla comunicazione, non selezioni il destinatario o il messaggio. Al prestatore può comunque essere richiesto dalle autorità di vigilanza di rimuovere le informazioni che ha memorizzato.
All'art. 14 la direttiva parla di Hosting, ospitare. Il soggetto che ospita le informazioni non è responsabile se non è al corrente della natura illecita dei messaggi, rimuove prontamente o disabilita l'accesso a tali informazioni.
All'art. 15 la direttiva sancisce il principio di divieto generale di controllo preventivo, il provider non ha obbligo di sorveglianza.

Dati personali
La preoccupazione circa un uso distorto dei dati della persona, con i contratti in rete trova l'apice in quanto le imprese hanno la possibilità di raccogliere informazioni sulla persona con estrema facilità (che vengono immessi dalla persona stessa) e in quanto il soggetto quando accede alla rete lascia delle tracce informatiche che vengono registrate e che rendono facile il disegno dell'identità dell'utente.
La risposta giuridica a tale problematica è individuabile nella direttiva 46/1996 sul trattamento dei dati personali dove si afferma che i dati delle persone devono essere accessibili alle autorità giudiziarie di tutti i paesi europei e nella dir. 58/2002espressamente dedicata al problema di raccolta e circolazione dei dati sulle reti di comunicazione elettronica e in particolare alla memorizzazione dei dati che avviene ogniqualvolta un soggetto accede alla rete. Si tende a limitare al massimo la osservazione e la memorizzazione di dati da parte di soggetti privati: i dati possono essere utilizzati soltanto per l'erogazione e la prestazione du un servizio e per il tempo necessario all'erogazione e al pagamento del servizio stesso.

sabato 11 febbraio 2012

mercoledì 1 febbraio 2012

Profili giuridici della multimedialità LA PUBBLICITA' OCCULTA

LA PUBBLICITA' OCCULTA


Art. 1 D. lgs. 145/07 co. 2: La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Palese: immediatamente riconoscibile come tale.

Veritiera: il messaggio deve trasmettere ai fruitori un bagaglio di informazioni aderenti alla realtà

Corretta: le informazioni promozionali devono essere trasmesse ai fruitori in maniera tale da non creare una falsa rappresentazione della realtà del bene o del servizio reclamizzato.


Un messaggio che non rispetta questi tre precetti viene considerato come pratica commerciale scorretta.


Principio di trasparenza: attualmente enunciato dall'art.5 d. lgs. 145/07. I messaggi pubblicitari devono essere sempre riconoscibili come tali e distinti da altri tipi di comunicazione, così che il fruitore possa rendersi conto delle finalità promozionali e calibrare il proprio livello di attenzione. È una garanzia sia per il consumatore, tutelato rispetto alla pubblicità occulta, sia per la correttezza dei rapporti concorrenziali poiché usare la pubblicità occulta porta vantaggi.


Pubblicità redazionale: si presenta sotto forma di un articolo di giornale oppure come servizio radio o tv, in realtà i contenuti sono predeterminati dall'impresa/utente, la finalità promozionale è difficilmente percepibile.

Product placement: nell'ambito di spettacoli cinematografici o televisivi è l'evidenziazione di un prodotto presentato nel contesto generale come frutto della scelta dell'autore quando in realtà dietro c'è un preciso accordo tra il produttore dello spettacolo e l'azienda produttrice dei beni.

Decreto urbani: D.m. 30 luglio 2004, ha legalizzato il product placement in relazione ai film poichp si integri nello sviluppo dell'azione e l'opera contenga un avviso nei titoli di coda. Se si incorre in violazione di queste due disposizioni ci sarà l'impossibilità di accedere ai finanziamenti del fondo per la produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche.

Garanzie: gli operatori del settore possono usare i termini garanzia o garantito solo accompagnandoli con la precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia dell'offerta.

Pubblicità subliminale: non si rivolge al consumatore direttamente ma al suo inconscio, condizionando la sua capacità di compiere scelte economiche in autonomia. L'illiceità sta nel fatto che essa non lascia alcuna possibilità di autodifesa al consumatore, che inconsciamente sarebbe indotto a compiere una determinata scelta economica.


Profili giuridici della multimedialità LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE


Pubblicità ingannevole: poiché un messaggio pubblicitario possa dirsi ingannevole è necessario che ricorrano contemporaneamente due presupposti: l'idoneità della pubblicità a indurre in errore gli immediati destinatari di essa o i soggetti che essa raggiunge e la sua idoneità a pregiudicare il comportamento economico di tali soggetti o a ledere il concorrente.


Due fattispecie distinte:

  1. l'illecito può configurarsi nel caso di pregiudizio del comportamento economico dei fruitori del messaggio
  2. nel caso di semplice lesione de concorrente

Le due fattispecie tendono a verificarsi contemporaneamente dal momento che la stessa pubblicità, qualora sia idonea ad indurre in errore i propri destinatari finisce per pregiudicare il comportamento economico di questi e quindi a ledere il concorrente. La distinzione tra i due illeciti potrebbe al più verificarsi nell'ipotesi in cui il consumatore non operi l'acquisto. Ad ogni modo si tende ad interpretare in maniera estensiva la nozione di pregiudizio del comportamento economico, senza ancorarla al necessario acquisto del bene. Perchè si realizzi in concreto l'ipotesi di illecito della pubblicità ingannevole è sufficiente la mera potenzialità decettiva del messaggio, senza che l'effetto ingannatorio o quello lesivo si debbano essere effettivamente prodotti nella realtà.

La pubblicità ingannevole rappresenta comunque una forma di pratica commerciale scorretta.


Elementi della fattispecie: d.lgs. 145/07 art 2 lett. b) la norma non prescrive alcuna precisa modalità di realizzazione, generalmente discorre di un illecito a forma libera, dal momento che l'unico elemento di valutazione è il prodursi concreto dell'effetto potenzialmente decettivo. Saranno quindi gli interpreti a dover individuare le condotte censurabili.


Primo elemento di valutazione >>> il contenuto del messaggio. Ci si riferisce sempre a un singolo messaggio e non a una campagna promozionale. L'ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non soltanto per ciò che dice ma anche per ciò che tace; l'omissione informativa assume rilevanza ai fini del giudizio sull'ingannevolezza del messaggio.

Non esiste un obbligo di informazione su tutte le caratteristiche del prodotto reclamizzato, è onere comunque dell'operatore pubblicitario fornire tutte le info necessarie in assenza delle quali il consumatore può essere portato ad attribuire al bene caratteristiche in realtà inesistenti.

La potenziale deceittività del messaggio dovrà essere determinata, inoltre, riferendosi al target specifico di consumatori a cui il msg è destinato.

Gli elementi di valutazione dell'ingannevolezza sono distinti in 3 gruppi, a seconda che si riferiscano a:

  1. qualità specifiche dei prodotti (false offerte di lavoro, fittizi inviti a feste o raduni)
  2. prezzo e condizioni di vendita (prezzi di tariffe telefoniche, di carburanti, servizi internet, servizi telefonici a pagamento)
  3. identità e caratteristiche dell'operatore pubblicitario (falsa esistenza di certificazioni di qualità, mendaci affermazioni di primato)


Profili giuridici della multimedialità COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE


All'inizio degli anni '90 si compie, con la disciplina sulla comunicazione pubblica, la ricercata trasparenza dello Stato nelle comunicazioni col cittadino. Questo però stenta a decollare per la diffidenza nei confronti del cittadino, ritenuto suddito di fronte alla pubblica amministrazione.

Con le leggi 142/90 (riforma delle autonomie locali) e 241/90 (riforma dell'attività amministrativa) il cittadino acquista il diritto di partecipazione all'attività amministrativa e con esso il diritto di accesso.

La forma partecipativa diventa la regola, l'attività espletata dagli enti si deve rendere disponibile, accessibile e controllabile sa parte degli utenti. Questo getta le basi per la nascita della legge 150/2000.

Legge 150/2000: disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le attività di informazione e comunicazione sono richiamate insieme e nella loro definizione si sovrappongono, perchè finalizzate entrambe a rendere pubblica e conoscibile l'attività delle amministrazioni si cittadini.

  • Attività di informazione e comunicazione: quelle poste in essere in Italia o all'estero, dalle pubbliche amministrazioni, art. 1 comma del D. lgs. N° 165/2001
    • volte a conseguire:
      1. l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa
      2. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini
      3. la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente
    • finalizzate a:
      1. Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative
      2. illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento
      3. favorire l'accesso ai servizi pubblici
      4. promuovere la conoscenza sui temi di interesse pubblico
      5. semplificare le procedure
      6. promuovere l'immagine delle amministrazioni locali

Sono tenuti a rispettare le previsioni normative tutte le pubbliche amministrazioni (amm. Dello Stato, enti locali, istituzioni universitarie, enti pubblici non economici, amministrazioni e aziende sanitarie, gestori di pubblici servizi).

Tutto ciò dovrà essere realizzato nelle dorme e con gli strumenti che la legge assicura (pubblicità, affissioni ecc..). Adeguati mezzi collocheranno le medesime attività verso il pubblico (spot, quotidiani ecc..).


Per quanto riguarda le attività informative, se ne occuperà un portavoce e un ufficio stampa, per le attività di taglio comunicativo invece c'è l'URP.


Portavoce: nuova figura, non può esercitare attività nei settori del giornalismo, radiotv, stampa e relazioni pubbliche.

Ufficio stampa: retto da un coordinatore (capo ufficio stampa). Agli uffici può appartenere solo personale iscritto all'albo dei giornalisti o personale estraneo alla pubblica amministrazione.

URP: ufficio relazioni con il pubblico, dovrà:

  • garantire l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e partecipazione
  • agevolare l'uso dei servizi offerti ai cittadini
  • promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica
  • attuare i processi di verifica della qualità dei servizi
  • garantire la reciproca informazione per le relazioni con il pubblico e le strutture operanti nell'amm.




Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo: art. 10 bis impone alla pubblica amm. Di dare maggiore ingresso alle esigenze dei privati; art. 11 co. 1 bis tende ad assegnare maggiore spazio di relazione tra pubblico e privato.

Il diritto d'accesso viene modificato dalla L. 15/2005 (riforma della L. 241/90. si compie un ulteriore passo in avanti nel passaggio complesso da Stato “chiuso” ed autoreferenziale ad uno relazionale e “Aperto”.

È rimessa agli enti locali la potestà di normare livelli ulteriori di tutela.

D.p.r. 184/2006: elenca i principi di riferimento e cioè i livelli essenziali di prestazioni in materia di diritto di accesso.

Legge 241/90 art. 25: per procedimenti innanzi alle autorità di garanzia prevede che decorsi 30 gg. Dalla richiesta di accesso, se respinta si possa chiedere il riesame dell'istanza innanzi alla commissione per l'accesso.

Diritto d'accesso: trova dei limiti allo scopo di bilanciare il diritto in questione con altri interessi meritevoli di tutela, però la trasparenza viene compromessa.

Art.24 co 6 L. 241/90: ipotesi di esclusione di doc. la cui divulgazione possa arrecare una lesione alla sicurezza e difesa nazionale.