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sabato 22 settembre 2012
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sabato 11 febbraio 2012
Profili giuridici: Dispense Prof Guido Baldi
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mercoledì 1 febbraio 2012
Profili giuridici della multimedialità LA PUBBLICITA' OCCULTA
LA PUBBLICITA' OCCULTA
Art. 1 D. lgs. 145/07 co. 2: La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Palese: immediatamente riconoscibile come tale.
Veritiera: il messaggio deve trasmettere ai fruitori un bagaglio di informazioni aderenti alla realtà
Corretta: le informazioni promozionali devono essere trasmesse ai fruitori in maniera tale da non creare una falsa rappresentazione della realtà del bene o del servizio reclamizzato.
Un messaggio che non rispetta questi tre precetti viene considerato come pratica commerciale scorretta.
Principio di trasparenza: attualmente enunciato dall'art.5 d. lgs. 145/07. I messaggi pubblicitari devono essere sempre riconoscibili come tali e distinti da altri tipi di comunicazione, così che il fruitore possa rendersi conto delle finalità promozionali e calibrare il proprio livello di attenzione. È una garanzia sia per il consumatore, tutelato rispetto alla pubblicità occulta, sia per la correttezza dei rapporti concorrenziali poiché usare la pubblicità occulta porta vantaggi.
Pubblicità redazionale: si presenta sotto forma di un articolo di giornale oppure come servizio radio o tv, in realtà i contenuti sono predeterminati dall'impresa/utente, la finalità promozionale è difficilmente percepibile.
Product placement: nell'ambito di spettacoli cinematografici o televisivi è l'evidenziazione di un prodotto presentato nel contesto generale come frutto della scelta dell'autore quando in realtà dietro c'è un preciso accordo tra il produttore dello spettacolo e l'azienda produttrice dei beni.
Decreto urbani: D.m. 30 luglio 2004, ha legalizzato il product placement in relazione ai film poichp si integri nello sviluppo dell'azione e l'opera contenga un avviso nei titoli di coda. Se si incorre in violazione di queste due disposizioni ci sarà l'impossibilità di accedere ai finanziamenti del fondo per la produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche.
Garanzie: gli operatori del settore possono usare i termini garanzia o garantito solo accompagnandoli con la precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia dell'offerta.
Pubblicità subliminale: non si rivolge al consumatore direttamente ma al suo inconscio, condizionando la sua capacità di compiere scelte economiche in autonomia. L'illiceità sta nel fatto che essa non lascia alcuna possibilità di autodifesa al consumatore, che inconsciamente sarebbe indotto a compiere una determinata scelta economica.
Profili giuridici della multimedialità LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE
Pubblicità ingannevole: poiché un messaggio pubblicitario possa dirsi ingannevole è necessario che ricorrano contemporaneamente due presupposti: l'idoneità della pubblicità a indurre in errore gli immediati destinatari di essa o i soggetti che essa raggiunge e la sua idoneità a pregiudicare il comportamento economico di tali soggetti o a ledere il concorrente.
Due fattispecie distinte:
- l'illecito può configurarsi nel caso di pregiudizio del comportamento economico dei fruitori del messaggio
- nel caso di semplice lesione de concorrente
Le due fattispecie tendono a verificarsi contemporaneamente dal momento che la stessa pubblicità, qualora sia idonea ad indurre in errore i propri destinatari finisce per pregiudicare il comportamento economico di questi e quindi a ledere il concorrente. La distinzione tra i due illeciti potrebbe al più verificarsi nell'ipotesi in cui il consumatore non operi l'acquisto. Ad ogni modo si tende ad interpretare in maniera estensiva la nozione di pregiudizio del comportamento economico, senza ancorarla al necessario acquisto del bene. Perchè si realizzi in concreto l'ipotesi di illecito della pubblicità ingannevole è sufficiente la mera potenzialità decettiva del messaggio, senza che l'effetto ingannatorio o quello lesivo si debbano essere effettivamente prodotti nella realtà.
La pubblicità ingannevole rappresenta comunque una forma di pratica commerciale scorretta.
Elementi della fattispecie: d.lgs. 145/07 art 2 lett. b) la norma non prescrive alcuna precisa modalità di realizzazione, generalmente discorre di un illecito a forma libera, dal momento che l'unico elemento di valutazione è il prodursi concreto dell'effetto potenzialmente decettivo. Saranno quindi gli interpreti a dover individuare le condotte censurabili.
Primo elemento di valutazione >>> il contenuto del messaggio. Ci si riferisce sempre a un singolo messaggio e non a una campagna promozionale. L'ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non soltanto per ciò che dice ma anche per ciò che tace; l'omissione informativa assume rilevanza ai fini del giudizio sull'ingannevolezza del messaggio.
Non esiste un obbligo di informazione su tutte le caratteristiche del prodotto reclamizzato, è onere comunque dell'operatore pubblicitario fornire tutte le info necessarie in assenza delle quali il consumatore può essere portato ad attribuire al bene caratteristiche in realtà inesistenti.
La potenziale deceittività del messaggio dovrà essere determinata, inoltre, riferendosi al target specifico di consumatori a cui il msg è destinato.
Gli elementi di valutazione dell'ingannevolezza sono distinti in 3 gruppi, a seconda che si riferiscano a:
- qualità specifiche dei prodotti (false offerte di lavoro, fittizi inviti a feste o raduni)
- prezzo e condizioni di vendita (prezzi di tariffe telefoniche, di carburanti, servizi internet, servizi telefonici a pagamento)
- identità e caratteristiche dell'operatore pubblicitario (falsa esistenza di certificazioni di qualità, mendaci affermazioni di primato)
Profili giuridici della multimedialità COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
All'inizio degli anni '90 si compie, con la disciplina sulla comunicazione pubblica, la ricercata trasparenza dello Stato nelle comunicazioni col cittadino. Questo però stenta a decollare per la diffidenza nei confronti del cittadino, ritenuto suddito di fronte alla pubblica amministrazione.
Con le leggi 142/90 (riforma delle autonomie locali) e 241/90 (riforma dell'attività amministrativa) il cittadino acquista il diritto di partecipazione all'attività amministrativa e con esso il diritto di accesso.
La forma partecipativa diventa la regola, l'attività espletata dagli enti si deve rendere disponibile, accessibile e controllabile sa parte degli utenti. Questo getta le basi per la nascita della legge 150/2000.
Legge 150/2000: disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le attività di informazione e comunicazione sono richiamate insieme e nella loro definizione si sovrappongono, perchè finalizzate entrambe a rendere pubblica e conoscibile l'attività delle amministrazioni si cittadini.
- Attività di informazione e comunicazione: quelle poste in essere in Italia o all'estero, dalle pubbliche amministrazioni, art. 1 comma del D. lgs. N° 165/2001
- volte a conseguire:
- l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa
- la comunicazione esterna rivolta ai cittadini
- la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente
- finalizzate a:
- Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative
- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento
- favorire l'accesso ai servizi pubblici
- promuovere la conoscenza sui temi di interesse pubblico
- semplificare le procedure
- promuovere l'immagine delle amministrazioni locali
Sono tenuti a rispettare le previsioni normative tutte le pubbliche amministrazioni (amm. Dello Stato, enti locali, istituzioni universitarie, enti pubblici non economici, amministrazioni e aziende sanitarie, gestori di pubblici servizi).
Tutto ciò dovrà essere realizzato nelle dorme e con gli strumenti che la legge assicura (pubblicità, affissioni ecc..). Adeguati mezzi collocheranno le medesime attività verso il pubblico (spot, quotidiani ecc..).
Per quanto riguarda le attività informative, se ne occuperà un portavoce e un ufficio stampa, per le attività di taglio comunicativo invece c'è l'URP.
Portavoce: nuova figura, non può esercitare attività nei settori del giornalismo, radiotv, stampa e relazioni pubbliche.
Ufficio stampa: retto da un coordinatore (capo ufficio stampa). Agli uffici può appartenere solo personale iscritto all'albo dei giornalisti o personale estraneo alla pubblica amministrazione.
URP: ufficio relazioni con il pubblico, dovrà:
- garantire l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e partecipazione
- agevolare l'uso dei servizi offerti ai cittadini
- promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica
- attuare i processi di verifica della qualità dei servizi
- garantire la reciproca informazione per le relazioni con il pubblico e le strutture operanti nell'amm.
Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo: art. 10 bis impone alla pubblica amm. Di dare maggiore ingresso alle esigenze dei privati; art. 11 co. 1 bis tende ad assegnare maggiore spazio di relazione tra pubblico e privato.
Il diritto d'accesso viene modificato dalla L. 15/2005 (riforma della L. 241/90. si compie un ulteriore passo in avanti nel passaggio complesso da Stato “chiuso” ed autoreferenziale ad uno relazionale e “Aperto”.
È rimessa agli enti locali la potestà di normare livelli ulteriori di tutela.
D.p.r. 184/2006: elenca i principi di riferimento e cioè i livelli essenziali di prestazioni in materia di diritto di accesso.
Legge 241/90 art. 25: per procedimenti innanzi alle autorità di garanzia prevede che decorsi 30 gg. Dalla richiesta di accesso, se respinta si possa chiedere il riesame dell'istanza innanzi alla commissione per l'accesso.
Diritto d'accesso: trova dei limiti allo scopo di bilanciare il diritto in questione con altri interessi meritevoli di tutela, però la trasparenza viene compromessa.
Art.24 co 6 L. 241/90: ipotesi di esclusione di doc. la cui divulgazione possa arrecare una lesione alla sicurezza e difesa nazionale.